Brexit e programmi europei, si muove la Commissione

08/02/2019

Bruxelles, 30 gennaio 2019:  la Commissione europea adotta una serie di misure di emergenza relative al programma Erasmus+, al coordinamento dei sistemi disicurezza sociale e al bilancio dell'UE per l'eventualità di un mancato accordo ("no deal").

Visto il rischio crescente che il 30 marzo di quest'anno il Regno Unito lasci l'UE senza un accordo (scenario "no deal"), oggi la Commissione europea ha adottato una serie di proposte di emergenza relative al programma Erasmus+, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e al bilancio dell'UE.

Ciò fa seguito agli inviti formulati dal Consiglio europeo (articolo 50), nei mesi di novembre e dicembre 2018, a intensificare i lavori di preparazione a tutti i livelli, all'adozione, il 19 dicembre 2018, del Piano d'azione predisposto dalla Commissione per ogni evenienza, che comprende diverse misure legislative, e alle proposte di emergenza della settimana scorsa relative alla pesca nell'UE. Tali proposte si aggiungono agli ampi lavori di preparazione che la Commissione ha svolto a partire da dicembre 2017, come indicato nelle precedenti comunicazioni sui preparativi alla Brexit.

Le misure odierne garantirebbero che in caso di uno scenario "no deal":

- i giovani dell'UE e del Regno Unito che partecipano al programma Erasmus+ in data 30 marzo 2019 possano portare a termine la loro permanenza senza interruzione;

- le autorità degli Stati membri dell'UE continuino a tener conto dei periodi di assicurazione, di lavoro (anche autonomo) o di residenza nel Regno Unito prima del recesso per il calcolo delle prestazioni sociali, ad esempio per le pensioni;

- i beneficiari dei finanziamenti UE continuino a ricevere pagamenti nell'ambito dei contratti in vigore, purché il Regno Unito continui a onorare i suoi obblighi finanziari nel quadro del bilancio dell'UE. Tale questione è distinta dalla liquidazione finanziaria tra l'Unione europea e il Regno Unito.

È importante sottolineare che tali misure non mitigheranno e non potranno mitigare l'impatto generale di uno scenario "no deal", né compenseranno in alcun modo la mancanza di preparazione. Esse non ricreeranno tutti i vantaggi dell'adesione all'UE né le condizioni favorevoli per un eventuale periodo di transizione previste dall'accordo di recesso.

Le proposte odierne sono di natura temporanea, di portata limitata e saranno adottate unilateralmente dall'UE. Tengono conto delle discussioni con gli Stati membri. La Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri nel loro lavoro di preparazione e ha intensificato i suoi sforzi, ad esempio organizzando visite in tutte le capitali dell'UE a 27.

Tutela dei diritti degli studenti Erasmus+
Il programma Erasmus+ è uno dei programmi faro dell'UE. Il 30 marzo 14 000 giovani dell'UE a 27 (compresi studenti, tirocinanti nell'istruzione superiore e nella formazione professionale, giovani discenti e personale docente) si troveranno nel Regno Unito grazie al programma Erasmus+ e 7 000 giovani del Regno Unito si troveranno nell'UE a 27. In caso di uno scenario "no deal" non sarebbero in grado di portare a termine il loro semestre Erasmus+ e potrebbero non essere più ammessi a beneficiare delle borse di studio. La proposta odierna intende porre rimedio a tale situazione garantendo che in uno scenario di questo tipo gli studenti e i tirocinanti all'estero che partecipano al programma Erasmus+ al momento del recesso del Regno Unito possano completare gli studi e continuare a ricevere i relativi finanziamenti o borse di studio. 

Tutela dei diritti di sicurezza sociale dei cittadini 
La Commissione ha chiaramente affermato che i diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito nell'UE sono una priorità e che i cittadini non devono pagare il prezzo della Brexit. La proposta odierna intende garantire, in caso di uno scenario "no deal", la salvaguardia dei diritti delle persone che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione prima del recesso del Regno Unito. Tali diritti comprendono i periodi di assicurazione, di lavoro (anche autonomo) o di residenza nel Regno Unito prima del recesso. Ciò significa, ad esempio, che se un cittadino dell'UE a 27 ha lavorato per 10 anni nel Regno Unito prima della Brexit, tale periodo deve essere preso in considerazione quando le autorità competenti dello Stato membro UE calcolano i diritti pensionistici al momento del pensionamento.

Il regolamento proposto garantisce che gli Stati membri continueranno ad applicare i principi fondamentali di aggregazione, assimilazione e parità di trattamento nell'ambito del coordinamento della sicurezza sociale dell'UE. La proposta odierna non riprende in alcun modo i vantaggi significativi dell'accordo di recesso convenuti il 14 novembre. Essa non comprende i diritti accumulati dopo il 29 marzo 2019, né l'esportabilità delle prestazioni in denaro, la continuazione dell'erogazione di prestazioni di malattia in natura e le norme sulla legislazione applicabile.

Tutela dei beneficiari del bilancio dell'UE
Come sottolineato in molte occasioni, tutti gli impegni presi dai 28 Stati membri dovrebbero essere onorati dai 28 Stati membri. Anche in caso di uno scenario "no deal" il Regno Unito dovrebbe continuare a onorare tutti gli impegni assunti durante l'adesione all'UE. 

La proposta odierna consente all'UE di essere in condizione, in caso di uno scenario "no deal", di onorare i propri impegni e di continuare a effettuare pagamenti nel 2019 ai beneficiari del Regno Unito per le decisioni e i contratti firmati anteriormente al 30 marzo 2019, purché il Regno Unito onori i suoi impegni nell'ambito del bilancio 2019 e accetti i necessari controlli e audit. Ciò contribuirebbe a mitigare l'impatto significativo di uno scenario "no deal" per molteplici settori che ricevono finanziamenti dell'UE, come la ricerca, l'innovazione o l'agricoltura. 

La questione è distinta da e non pregiudica la liquidazione finanziaria tra l'UE e il Regno Unito in caso di uno scenario "no deal".
 

Prossime tappe
La Commissione lavorerà in stretto contatto con il Parlamento europeo e il Consiglio per garantire l'adozione degli atti legislativi proposti in modo che siano in vigore entro il 30 marzo 2019.La Commissione pone inoltre all'attenzione del Parlamento europeo e del Consiglio l'importanza che gli atti delegati entrino in vigore il più rapidamente possibile. 

Contesto
Il 14 novembre 2018 i negoziatori della Commissione e del Regno Unito hanno concordato i termini dell'accordo di recesso. Il 22 novembre 2018 la Commissione ha approvato l'accordo di recesso completato. Il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo (articolo 50) ha approvato l'accordo di recesso e ha invitato la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare le misure necessarie per fare in modo che l'accordo possa entrare in vigore il 30 marzo 2019, così da garantire un recesso ordinato. La ratifica dell'accordo di recesso nel Regno Unito è attualmente incerta.

Il 5 dicembre 2018 la Commissione ha adottato due proposte di decisione del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo di recesso. Ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio deve ora autorizzare la firma del testo a nome dell'Unione e, successivamente, il Parlamento europeo dovrà dare la sua approvazione prima che il Consiglio possa concludere l'accordo. L'accordo di recesso dovrà essere ratificato dal Regno Unito, conformemente alle norme costituzionali di quest'ultimo.

La ratifica dell'accordo di recesso continua ad essere l'obiettivo e la priorità della Commissione. Come sottolineato dalla Commissione nella prima comunicazione sui preparativi per la Brexit del 19 luglio 2018, qualunque sia lo scenario prospettato la scelta del Regno Unito di uscire dall'Unione europea causerà un grande sconvolgimento.

I soggetti interessati e le autorità nazionali e dell'UE devono perciò prepararsi a due principali evenienze:

se l'accordo di recesso sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, il diritto dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 1º gennaio 2021, vale a dire dopo un periodo di transizione di 21 mesi; l'accordo di recesso include la possibilità di un'unica proroga del periodo di transizione di massimo uno o due anni; 
se l'accordo di recesso non sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, non vi sarà alcun periodo di transizione e il diritto dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 30 marzo 2019. In questo caso ci si troverebbe nello scenario del "nessun accordo" o del "precipizio".

Nel corso dell'ultimo anno, per informare il pubblico delle conseguenze di un recesso del Regno Unito in assenza di accordo, la Commissione ha pubblicato 88 avvisi sui necessari preparativi settoriali che sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Con le proposte odierne, la Commissione ha presentato 18 proposte legislative nel contesto della preparazione alla Brexit e dei lavori di emergenza. Ha inoltre organizzato discussioni tecniche relative ai preparativi al Brexit con gli Stati membri dell'UE a 27 sia su questioni generali che su misure specifiche di ordine settoriale, giuridico e amministrativo. Le slide utilizzate in questi seminari tecnici sono disponibili online. La Commissione ha anche iniziato le visite nei 27 Stati membri dell'UE per assicurarsi che la pianificazione nazionale delle emergenze proceda secondo la tabella di marcia e per fornire tutti i necessari chiarimenti sul processo di preparazione.